Super bonus 110% tutto quello che c’è da sapere

Che cos’è il Super Bonus 110% e come si fa ad ottenerlo? In questo articolo ti spiegherò esattamente di cosa si tratta e come fare per averlo.

Con l’aprovazione definitiva da parte del Senato della Legge di conversione del Decreto Rilancio (DL 34/2020) che agli articoli 119 e 121 disciplina le detrazioni al 110% e le modalità per usufruirne viene dato il via libera ai benefici fiscali per interventi di efficientamento energetico e di messa in sicurezza antisismica.

Si attendono solamente i due provvedimenti attuativi da parte dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico per conoscere meglio i dettagli.

Al fine di migliorare le prestazioni energetiche e sismiche del patrimonio edilizio esistente e contribuire allo stesso tempo al rilancio del settore edile, il Decreto Rilancio eleva al 110% le aliquote delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica (ECOBONUS) e la messa in sicurezza sismica (SISMABONUS) con specifiche limitazioni.

Si tratta di una detrazione sull’IRPEF del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e si applica a prime e seconde case, unifamiliari e unità immobiliari in condominio.

CHI PUO’ BENEFICIARE DEL SUPER BONUS 110%

Possono usufruire del Superbonus:

  • persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni)
  • condomìni
  • Istituti Autonomi Case Popolari (IACP)
  • cooperative di abitazione (interventi su immobili da essi posseduti)
  • organizzazioni senza scopo di lucro
  • associazioni e società sportive dilettantistiche (interventi su immobili adibiti a spogliatoi)

LE LIMITAZIONI PER IL BONUS FISCALE 110%

Sono escluse dal Superbonus le abitazioni di tipo signorile (categoria catastale A1), le abitazioni in ville (A8) e i castelli (A9).

Il superbonus non è cumulabile con gli altri incentivi riconosciuti dalle norme europee, nazionali e regionali.

MODALITA’ PER OTTENERE IL SUPER BONUS 110%

La detrazione viene ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. Si può scegliere di:

  • trasformare la detrazione in credito di imposta di pari importo (utilizzandolo in compensazione)
  • cedere il credito ad altri soggetti (banche e intermediari finanziari)
  • optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura sul corrispettivo dovuto fino ad un importo pari allo stesso corrispettivo dovuto. In questo caso il fornitore che effettua gli interventi anticipa il contributo recuperando un credito di imposta al 110% cedibile ad altri soggetti.

CHE COS’È LO SCONTO IN FATTURA?

Per accedere alla modalità di sconto in fattura e cessione del credito, è necessario che gli interventi siano asseverati dal tecnico abilitato che si occuperà di dichiarare il rispetto dei requisiti previsti e la congruità delle spese sostenute in relazine agli interventi agevolati.

Tra le spese detraibili sono previste quelle sostenute per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi comrpese quelle di redazione e rilascio delle asseverazioni e delle attestazioni.

ECCO GLI INTERVENTI AGEVOLATI

Il Super bonus agevola interventi su edifici unifamiliari ma anche condominiali.

Deve essere assicurato nel complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, ove possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, dimostrabile mediante Attestato di Prestazione Energetica (APE).

Il Superbonus è riconosciuto anche per interventi che comportano demolizione e ricostruzione dell’edificio.

Gli interventi cosiddetti “principali” danno sempre diritto alla detrazione maggiorata e sono:

1) Realizzazione di cappotto termico

Sono detraibili le spese per interventi di isolamento termico delle superfici verticali (pareti), orizzontali (solai) e inclinate (tetti) purchè costituiscano almeno il 25 % della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare.

Calcolo tetto di spesa

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o villette a schiera
  • 40.000 euro per ogni unità immobiliare che compone l’edificio (edifici composti da 2 a 8 unità)
  • 30.000 euro per ogni unità immobiliare che compone l’edificio (edifici composti da più di 8 unità)

2) Caldaie in condominio

Per gli interventi (sulle parti comuni) di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con:

  •  impianti centralizzati per riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione (efficienza almeno pari alla classe A di prodotto)
  • impianti a pompa di calore anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo
  • impianti di microcogenerazione
  • impianti a collettori solari

L’agevolazione si applica anche alle spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.

Calcolo tetto di spesa

  • 20.000 euro per ogni unità immobiliare che compone l’edificio (fino a 8 unità)
  • 15.000 euro per ogni unità immobiliare che compone l’edificio (più di 8 unità)

3) Caldaie in case singole

Per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con:

  •  impianti centralizzati per riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria (efficienza almeno pari alla classe A di prodotto)
  • impianti a pompa di calore anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo
  • impianti di microcogenerazione
  • impianti a collettori solari

L’agevolazione si applica anche alle spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.

La detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro.

4) Lavori di messa in sicurezza antisismica

Per gli interventi di:

  • miglioramento e adeguamento antisismico (che rientrano nella disciplina del sismabonus) realizzati in zone a rischio sismico 1,2 e 3.
  • acquisto di unità immmobiliari realizzate in zona simica 1,2 o 3, da imprese di costruzione e ristrutturazione mediante demolizione di vecchi fabbricati e la ricostruzione con criteri antisismici e con eventuale ampliamento volumetrico.

Gli interventi cosiddetti “secondari” danno diritto alla detrazione maggiorata se realizzati congiuntamente a quelli “principali” e sono:

Impianto Fotovoltaico

installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica. Il tetto di spesa previsto è di 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto che scende a 1.600 euro per installazioni fatte contestualmente agli interventi di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione.

Sistemi di accumulo

installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici per cui valgono le stesse condizioni previste per l’installazione degli impianti fotovoltaici. Il tetto di spesa previsto è di 1.000 euro per ogni kW di capacità di accumulo del sistema.

Colonnine di ricarica

installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.

Nel caso in cui gli interventi principali non possono essere eseguiti perchè vietati da vincoli paesaggistici o dai regolamenti edilizi, la detrazione al 110% si applica a tutti gli interventi di efficienza energetica anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali.


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Per informazioni e consulenze: 
Progettista Luigi Foschi cell. 339 5733261
direzione@caseinlegnonaturale.com
SEDE: Case in Legno Naturale
Corte Don G. Botticelli, 51
Cesena (FC)

Pubblicato da Luigi Foschi

Progettista di Case in Legno, esperto Casa Clima J. Consulente in bio-edilizia e costruzioni a impatto zero, con un'esperienza di 20 anni nel settore. Nel suo studio di progettazione a Cesena propone ai suoi clienti case in legno o ristrutturazioni ad alto risparmio energetico. Per informazioni e consulenze: direzione@caseinlegnonaturale.com Cell. 339 5733261

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